22.1 OBIETTIVO N. 1: GESTIONE COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA.
22.1.1 DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773 di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio e che le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. Per l'applicazione dell'articolo 80 del T.L.P.S. sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: § esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; § verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; § accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; § controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
22.1.2 MODALITà ESECUTIVE
L’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le attività della commissione di vigilanza rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi. Ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del d. lgs n. 267/200.
22.1.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
le attività di cui ha competenza la commissione di vigilanza verranno eseguite a domanda dei soggetti interessati, dando prevalenza alle strutture pubbliche sprovviste di pareri.