22.2 OBIETTIVO N. 2: VIGILANZA E CONTROLLO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI PUBBLICI.
22.2.1 DESCRIZIONE
Occorre difendersi dal fumo passivo seguendo le direttive dettate dal Ministero della Sanità, che si sintetizzano nelle seguenti tre considerazioni: 0. il fumo uccide ogni anno 90 mila persone; 0. sono 25 anni che in Italia è in vigore una legge che vieta il fumo nei locali pubblici - Legge 11 novembre 1975 n. 584; 0. la legge non impedisce di fumare, ma vuole impedire che venga danneggiata la salute di quelli che fumano. Pertanto è tra l’altro vietato di fumare nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, e tra questi locali, individuati dalla giurisprudenza (Dec. Sentenza Tar del Lazio, Roma, Sezione I, !7 marso 1995, n. 462), sono stati indicati, a tutela del cosiddetto fumo passivo, luoghi ordinariamente aperti al pubblico, compresi quelli in cui gli utenti possono usufruire dei servizi o dell’attività prestati dai pubblici dipendenti e quindi anche gli uffici del Comune. L’ufficio dovrà curare l’osservanza del divieto di fumo previsto dalla Legge 584/1975, esponendo in posizione ben visibile, cartelli riproducenti: 0. il comando di non fumare; 0. l’indicazione della norma che impone questo divieto; 0. l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori; 0. il nominativo del soggetto, cui spetta, nell’ambito della struttura, a seguito di formale nomina, la vigilanza sul rispetto del divieto, nonché l’accertamento di ogni eventuale infrazione.
22.2.2 MODALITà ESECUTIVE
Poiché la prevenzione dei danni da fumo passivo, che secondo quanto affermato dal Ministero della Sanità "è un imperativo categorico di una società civile", si affida non solo alla cultura del rispetto, ma anche all’apparato sanzionatorio. L’ufficio garantirà la vigilanza ed il controllo del divieto, applicando le sanzioni previste, con le ultime modifiche apportate dall’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
22.2.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
Nell’ingresso della sede municipale e di ogni stanza della stessa e negli altri locali pubblici, di proprietà dell’ente, si dovrà procedere all’esposizione del cartello di divieto di fumo secondo le indicazione espresse, entro aprile 2003.