9.3 OBIETTIVO N. 3:COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.
9.3.1 DESCRIZIONE
Poiché in capo agli enti locali permangono le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del dpr 24 luglio 1977, n. 616, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, a realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti", ai sensi del dpr 8 marzo 1999, n. 275. In applicazione della Legge 3 maggio 1999, n.124, che all'art. 8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, sono state stabilite le modalità ed i tempi per il trasferimento del personale suddetto ed con decreto del Ministero dell’Interno, in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art.8 della l. n. 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell’anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo Stato, conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per garantire la continuità di tali funzioni. Sicché, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi. La corretta attribuzione delle competenze istituzionali e l’utilizzo del personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. vengono definite con i protocolli d'intesa tre il Ministero della Pubblica Istruzione, le associazioni ed i sindacati. Già con deliberazione di G.C. n. 193 del 4/10/2001 è stato recepito il protocollo d’intesa del 13-9-2000, per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale tra le istituzioni scolastiche ed enti locali e per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse anche, per dare continuità, anche oltre il 1° settembre 2001 alle intese precedenti ed in attesa di stipulare un nuovo accordo con tutti i soggetti interessati. Successivamente con deliberazione n. 156 del 12.12.2002 sono state introdotte modifiche ed integrazioni ed adottate ulteriori determinazioni in merito alla prosecuzione dei servizi di assistenza di base agli alunni disabili di competenza dell’istituzione scolastica.
9.3.2 MODALITà ESECUTIVE
Il Comune di Ripi, in attesa dell’organizzazione del servizio di assistenza di base agli alunni disabili, di competenza dell’istituzione scolastica, e comunque fino al 30/6/2003, si impegna ad assolvere il servizio, nell’ambito del medesimo servizio di assistenza scolastica già assicurato dallo stesso ente.
9.3.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro il mese di giugno 2003, salvo proroghe e definizione dell’accordo con l’Istituzione scolastica, per il trasferimento delle funzioni di competenza, entro aprile 2003.