4.3 OBIETTIVO N. 3:GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI
4.3.1 DESCRIZIONE
Con deliberazione consiliare n. 39 del 25.11.1996, esecutiva, e successive in relazione al disposto di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 ed al DPR 10.9.1990 n. 285, veniva approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria. A seguito del parere espresso dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) sui servizi di trasporto funebre Antitrust in data 14.7.1998 il Comune di Ripi con deliberazione consiliare n. 63 del 27.11.2001 acquisiva una posizione di liberalizzazione del servizio dei trasporti funebri, significando che le forme di "esclusiva non rappresentano una risposta adeguata all’esigenza di correggere le imperfezioni del mercato e che anzi sono suscettibili di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali e ….. possono senz’altro costituire un fattore di vantaggio nell’acquisizione della clientela per gli altri servizi". A tal fine si è ritenuto opportuno introdurre nel regolamento di polizia mortuaria una forma di liberalizzazione controllata del servizio dei trasporti funebri, dal momento che trattasi di un preminente servizio pubblico in cui l’amministrazione conserva, in virtù della potestà pubblica, il controllo e la disciplina del servizio e che trattasi di una concessione di un servizio non per conto del comune, ma in sua sostituzione.
4.3.2 MODALITà ESECUTIVE
Si introduce, pertanto, la possibilità a più imprese di esercitare il servizio di trasporto funebre, con una turnazione stabilita a sorteggio, da parte del responsabile del servizio e per un periodo massimo di anni due, proprio perché si intende verificare se con la liberalizzazione vengano eliminate le imperfezioni del mercato suscettibili di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali e …che costituiscono un fattore di vantaggio nell’acquisizione della clientela per gli altri servizi". Cosicché allo scadere del contratto in corso: 1. L’amministrazione consente quindi l’esercizio del servizio di trasporto funebre, nell’ambito del territorio comunale, alle imprese di onoranze funebri che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 2. L’amministrazione, date le caratteristiche di pubblico servizio e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, mantiene però il controllo e la disciplina del servizio. 3. Il responsabile dei servizi funerari, in seguito ad apposito provvedimento della giunta comunale che approva schema di disciplinare per la regolamentazione del servizio, rilascia l’autorizzazione all’esecuzione del servizio alle Imprese di onoranze funebri che abbiano presentato formale richiesta, previo avviso pubblico e che siano in possesso dei requisiti previsti da detto disciplinare. L’autorizzazione all’esecuzione del servizio è rilasciata ad ogni impresa, a turni di mesi 6, con periodo di anni due e con inizio da parte dell’impresa richiedente che per prima verrà sorteggiata, in una sala aperta al pubblico, alla presenza di una apposita commissione. Successivamente verranno estratte nell’ordine le domande delle altre imprese partecipanti e verranno assegnati ulteriori turni di sei mesi. Nel caso in cui le imprese sorteggiate risultano essere superiori o inferiori al numero di quattro, il periodo di concessione del servizio sarà proporzionalmente ridotto o aumentato. Nel caso in cui al sorteggio partecipi una sola impresa, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell’autorizzazione per un periodo massimo di due anni. Allo scadere di due anni dell’esecuzione del servizio, si provvederà ad indire altro sorteggio pubblico.
4.3.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
La realizzazione dell’obiettivo verrà iniziata a decorrere dalla scadenza del contratto in corso.