1.5 OBIETTIVO N. 5:UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
1.5.1 DESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. m. ed i., si procede all’individuazione dell’ufficio relazioni con il pubblico, provvedendo, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: A. al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. m. ed i.; B. all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; C. alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
1.5.2 MODALITà ESECUTIVE
L’istituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico avviene con deliberazione della giunta comunale. Il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico ed il personale da lui indicato potrà promuovere iniziative volte, anche il supporto di procedure informatiche, al miglioramento dei servizi con il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi. Alla verifica effettiva dell’attuazione di questo obiettivo vi provvede direttamente il Sindaco. Il risultato positivo della verifica è inserito nel fascicolo personale del dipendente e costituisce titolo per la progressione di carriera del dipendente. Le iniziative riconosciute valide verranno inviate al Dipartimento della funzione pubblica.
1.5.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro giugno 2003.
1.5.4 PESO DELL'OBIETTIVO
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