1.8 OBIETTIVO N. 8:UFFICIO LEGALE.
1.8.1 DESCRIZIONE
L’Amministrazione, anche mediante il trasferimento delle funzioni all’Unione di Comuni "Paesi della Ciociaria" potrà perseguire l’obiettivo di costituire un ufficio legale, anche limitatamente al contenzioso tributario ed extratributario. All’ufficio Legale verranno impiegati dipendenti iscritti negli elenchi speciali annessi all’albo professionale degli avvocati, di cui all’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933. In tal modo non si configurerebbe un contrasto con le incompatibilità sancite dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, tra l’esercizio della professione forense e la condizione di pubblico dipendente. Lo svolgimento della professione rientra proprio nei doveri d’ufficio, non si pone in contrasto con il principio della esclusività e non si alimenta, in definitiva, un possibile conflitto di interessi.
1.8.2 MODALITà ESECUTIVE
L’ufficio legale verrà istituito con deliberazione della giunta comunale. All’ufficio potrà esservi preposto anche il Segretario comunale se abilitato all’esercizio della professione di avvocato.
1.8.3 TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro il 31 dicembre 2003.
1.8.4 PESO DELL'OBIETTIVO
60